Sismabonus acquisto, ne ha diritto chi si avvale del regime forfetario

Sismabonus acquisto, ne ha diritto chi si avvale del regime forfetario

Sismabonus acquisto, ne ha diritto chi si avvale del regime forfetario

di Paola Mammarella

L’Agenzia delle Entrate spiega anche come calcolare il tetto di spesa agevolabile e cosa accade in caso di asseverazione tardiva02/09/2020 – I professionisti che si avvalgono del regime forfetario possono ottenere il sismabonus sull’acquisto di una casa antisismica? Si ha diritto alla detrazione in caso di asseverazione tardiva?

La risposta a queste domande è sì, ma a determinate condizioni, spiegate dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 281/2020, con cui è stato anche chiarito come calcolare il tetto di spesa agevolabile.

Sismabonus acquisto e professionisti nel regime forfetario

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che chi usufruisce del regime forfetario può ottenere il sismabonus per l’acquisto di una casa antisismica cedendo all’impresa il credito corrispondente alla detrazione fiscale. In base al provvedimento 31 luglio 2019, che ha dettato le modalità per la cessione del credito, l’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’imposta sul reddito e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Non è rilevante, ha aggiunto l’Agenzia, che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata oppure ad un regime sostitutivo dell’Irpef, come nel caso del regime forfetario.

La cessione del credito, ha illustrato il Fisco, ha infatti l’obiettivo di incentivare gli interventi di riduzione del rischio sismico, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.

Sismabonus lavori e acquisto: detrazione 110%, sconto in fattura e cessione credito 

Ricordiamo che la normativa sul sismabonus è stata modificata dal Decreto Rilancio: non sono cambiati i beneficiari nè gli interventi agevolati ma, fino al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione (sia del ‘sismabonus lavori’ che del ‘sismabonus acquisto’) è pari al 110%, a prescindere dal miglioramento antisismico conseguito (con i lavori fatti sul proprio immobile o a seguito della demolizione e ricostruzione fatta dall’impresa venditrice).

È inoltre possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito anche a banche e intermediari finanziari. Le condizioni maggiormente favorevoli stimoleranno un maggior numero di interventi. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 283847 dell’8 agosto 2020 ha introdotto delle procedure aggiuntive per l’esercizio delle opzioni.

Sismabonus acquisto, coma si calcola il tetto di spesa

Il caso in esame riguarda l’acquisto di un immobile abitativo e di un box auto pertinenziale, realizzati dall’impresa di costruzione a seguito della demolizione e ricostruzione di un vecchio edificio.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, anche nel caso in cui l’appartamento e il box auto siano accatastati separatamente, la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di 96mila euro, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita. Il tetto di spesa, quindi, è unitario e si riferisce sia all’immobile principale sia alla sua pertinenza.

Sismabonus acquisto anche con asseverazione tardiva

Per usufruire del sismabonus per l’acquisto di un immobile antisismico, un professionista, incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e iscritto al relativo ordine o collegio professionale di appartenenza, deve asseverare l’efficacia degli interventi realizzati e presentare la documentazione allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’avvio dei lavori, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o alla richiesta di permesso di costruire.Tuttavia, bisogna considerare che la normativa sul sismabonus per l’acquisto di case antisismiche è cambiata. Inizialmente era limitata alle zone classificate a rischio sismico 1, mentre a partire dal 1° maggio 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto “Crescita” (L. 58/2019) l’agevolazione è stata estesa anche alle zone 2 e 3. L’Agenzia delle Entrate ha quindi ribadito che, nelle zone 2 e 3, prima escluse, l’asseverazione può essere presentata anche dopo l’avvio dei lavori, ma entro la data di stipula del rogito.

Leggi l’articolo originale:

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/sismabonus-acquisto-ne-ha-diritto-chi-si-avvale-del-regime-forfetario_78173_15.html

 

1 Comment

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09 Giu, 2020 at 08:45 pm

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