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Nuovo codice appalti: presto obbligo BIM per le stazioni appaltanti e operatori. Ecco come adeguarsi in tempo alla norma
Il nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) conferma l’impostazione già data dal vecchio codice e il dm 312/2021: sarà obbligatorio procedere con modalità BIM per tutti gli appalti superiori a un milione di euro.
L’art. 43 del nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono obbligatoriamente adottare strumentazione digitale adeguata.
L’allegato I.9 “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” fornisce precise indicazioni.
È evidente che tutte le stazioni appaltanti e gli operatori economici (imprese e progettisti) non devono farsi trovare impreparati per gli obblighi. Come vedremo di seguito, sarà necessario prevedere una specifica formazione del personale, dotarsi di infrastrutture hardware e software specifici: in pratica sarà necessario “riorganizzarsi” opportunamente per rispondere in maniera efficace ai nuovi obblighi, che di fatto costituiscono anche una grande opportunità di crescita ed evoluzione sia per la PA che per i tecnici. Che tu sia una stazione appaltante, un tecnico o un’impresa, dovrai fare i conti con capitolati informativi, ambienti di condivisione dati, workflow operativi, atti organizzativi BIM. Scopri subito le soluzioni operative per il BIM codice appalti che ti consentono di essere già pronto e risolvere tempestivamente tutte le questioni aperte.
L’art. 43 comma 1 del nuovo codice appalti prevede l’utilizzo obbligatorio del BIM dal primo gennaio 2025 per gli appalti superiori al milione.
In particolare prevede che:
a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.
BIM obbligatorio
In buona sostanza, si avrà l’obbligo di adozione BIM dal 2025 per:
Non sarà necessario in caso di:
a meno che gli interventi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Ovviamente è data continuità all’utilizzo del BIM ed all’aggiornamento dei modelli e degli asset informativi, nei casi in cui sia già stato operato in BIM.
L’esclusione generale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è in linea con quanto già previsto dal decreto BIM Baratono dm 560/2017 (come modificato dal dm 312/2021), che prevedeva appunto l’uso del BIM “per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025”.
Da notare che la nuova norma di rango legislativo sembra derogare alla previgente previsione di obbligo graduale di adozione del BIM, che prevedeva già dal 2023 l’adozione di tale metodo per contratti sopra soglia e dal 2025 per quelli superiori a un milione di euro.
Quindi, l’obbligo sarà solo quello del prima gennaio 2025.
Di seguito ti riporto l’obbligo scaglionato previsto dal dm 560/2017 come modificato dal dm 312/2021.
Tabella con scaglioni obbligo adozione BIM prevista dal vecchio dm 312/2021
Lo stesso articolo 43 conferma la volontà del legislatore di voler incentivare l’uso del BIM, con la previsione di punteggi premiali e anche in questo caso la finalità dovrebbe essere tutelare la spesa pubblica. Il comma 2 specifica in maniera esplicita che la stazione appaltante, anche se non obbligata, può adottare la metodologia BIM a sua discrezione e prevedere addirittura punteggi premiali.
Art, 43, comma 2:
Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9, di cui al comma 4.
Possono essere valorizzati con punteggi premiali:
In prosecuzione a quanto già previsto dal precedente codice, il nuovo codice appalti conferma l’adozione del BIM come un’attività necessaria, finalizzata a razionalizzare le attività di progettazione e di verifica, oltre che realizzazione delle opere.
L’art. 41, che definisce le attività di progettazione, conferma che il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni come modalità per assicurare la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche.
Appare evidente l’intento del legislatore di voler tutelare l’investimento pubblico, sfruttando appieno i vantaggi tipici della metodologia BIM legato all’intero ciclo di vita di una costruzione.
Il termine “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” fa evidentemente riferimento alla metodologia BIM: anzi, rispetto al precedente impianto del vecchio codice, ove si parlava di “metodi e strumenti elettronici specifici”, il nuovo codice parla “gestione informativa“, più in linea alle norme internazionali sul BIM. La UNI EN ISO 19650 è la norma internazionale che descrive i concetti e i principi per la gestione informativa, appunto, del “Building Information Modelling” (BIM). La gestione delle informazioni include, lo scambio, la registrazione, l’aggiornamento e l’organizzazione delle informazioni sulla costruzione per tutti gli attori, durante l’intero ciclo di vita di un cespite immobile, compresa la pianificazione strategica, la progettazione iniziale, l’ingegnerizzazione, lo sviluppo, la predisposizione della documentazione per gli affidamenti e la costruzione, il funzionamento operativo quotidiano, la manutenzione, la ristrutturazione, la riparazione e la fine del ciclo di vita.
Il l’art. 43 comma 3 esplicita il concetto di interoperabilità delle piattaforme e sottolinea l’importanza dei formati aperti.
Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.
Risulta necessario per la stazione appaltante dotarsi di un ambiente di condivisione dati che consenta la gestione di formati aperti non proprietari. È evidente il rimando ai formati IFC ISO (16739:2013) e all’OpenBIM.
L’ecosistema di digitalizzazione dovrà consentire la gestione del file in formato IFC in ottica OpenBIM al fine di garantire la corretta collaborazione tra le varie figure coinvolte nel processo di progettazione, costruzione e gestione, consentendo di scambiare informazioni attraverso un formato standard. Ciò comporta maggiore controllo e qualità, riduzione degli errori, abbattimento dei costi, risparmio dei tempi, con dati e informazioni coerenti in fase di progetto, esecuzione, gestione e manutenzione.
Secondo quanto riportato sul sito buildingSMART International, il termine openBIM fa riferimento a “un approccio universale alla collaborazione per la progettazione e la costruzione degli edifici basati su standard e flussi di lavoro aperti”. Obiettivo fondamentale dell’openBIM è agevolare lo scambio dei dati tra tutti gli attori coinvolti nella creazione di un modello BIM che copra tutti i possibili campi di applicazione: dalla progettazione alla costruzione, dal funzionamento dell’edificio fino alla sua demolizione e al riciclo di componenti e materiali, al termine del ciclo di vita dell’edificio.
Requisito essenziale per l’openBIM è l’uso di formati di dati aperti e neutrali e il formato IFC (ISO 16739) costituisce la base per l’openBIM.
Da un’attenta analisi dell’allegato I.9 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) si deducono gli adempimenti necessari a carico delle stazioni appaltanti.
Le stazioni appaltanti, prima di intraprendere qualsiasi processo BIM per i singoli appalti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere, devono necessariamente:
Articolo completo: https://biblus.acca.it/nuovo-codice-appalti-il-bim-e-obbligatorio