Sisma ricostruzione: su immobili “agibili” il superbonus scende al 70%

Sisma ricostruzione: su immobili “agibili” il superbonus scende al 70%

Sisma e ricostruzione: su immobili “agibili” il superbonus scende al 70%

Il chiarimento arriva dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello su ricostruzione post sisma

/di Mariagrazia Barletta

Se non c’è l’inagibilità, il superbonus per la ricostruzione post sisma non può essere al 110%, ma deve applicare per il 2024 l’aliquota ridotta, che per i condomìni scende al 70%. Il chiarimento arriva dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello (n.4 del 9 gennaio 2024).

Piazza di Visco post sisma 2016

Piazza di Visco post sisma 2016

Fino al 2025 per gli edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa, danneggiati dagli eventi sismici susseguitisi dal 2009, ubicati nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus resta al 110%, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Tra questi vi è il nuovissimo obbligo di stipulare una polizza anti-catastrofe, sancito dal Dl cosiddetto “salva spese”. Ma non solo: nella risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’aliquota al 110%, valida per gli anni 2024-25, si applica agli interventi ammessi al superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi di riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Il contributo statale per la ricostruzione è escluso qualora il sisma non abbia creato un danno tale da causare l’inagibilità (attestata dalla scheda Aedes) del fabbricato. Quindi, se non c’è l’inagibilità, non c’è il contributo per la ricostruzione e, dunque, nemmeno l’aliquota al 110% riservata agli interventi post-sisma.

Post sisma 2016

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Altri approfondimenti:

Fino al 2025 per gli edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa danneggiati dagli eventi sismici susseguitisi dal 2009, ubicati nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus resta al 110%, ma spunta l’obbligo di stipulare una polizza anti-catastrofe.

Il nuovo obbligo è introdotto dal Dl cosiddetto “salva spese”, ossia il decreto varato dal governo per salvare i lavori del superbonus, non terminati nel 2023, che con il 2024 scontano il décalage dell’aliquota.

Fino al 2025 per gli edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa danneggiati dagli eventi sismici susseguitisi dal 2009, ubicati nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus resta al 110%, ma spunta l’obbligo di stipulare una polizza anti-catastrofe.

Il nuovo obbligo è introdotto dal Dl cosiddetto “salva spese”, ossia il decreto varato dal governo per salvare i lavori del superbonus, non terminati nel 2023, che con il 2024 scontano il décalage dell’aliquota.

Per approfondire si veda anche:
• Ricostruzione post-sisma: su immobili “agibili” il superbonus scende al 70%

Più nel dettaglio, la polizza è obbligatoria per le abitazioni danneggiate dai terremoti su cui, a partire dal  31 dicembre 2023, sono avviati interventi di efficientamento e di messa in sicurezza sismica che beneficiano del superbonus. La polizza va stipulata entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto della maxi-detrazione e deve coprire i «danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale».

Le caratteristiche delle polizze e le modalità attuative di questa nuova misura sono demandate a un decreto dei ministeri dell’Economia e del Made in Italy. Per l’emanazione di tale Dm, però, il “salva spese” non fissa alcuna data di scadenza.